Esplora l’alto adriatico con noi: Gruppo Sommozzatori Caorle – Sali a bordo, l’avventura ti aspetta!
Presidente
Vice Presidente
Direttore Didattico Scuola di Immersioni FIPSAS e Responsabile per l’Oasi Marina Città di Caorle;
Direttore corsi Sub FIPSAS Istruttore
Settore tecnico: imbarcazioni
Settore attrezzature subacquee
Manutenzione Sede
Coordinatore della Sicurezza in associazione
Segreteria
Tesoreria
Staff
L’Associazione “GRUPPO SOMMOZZATORI CAORLE ASD APS ” (di seguito detta “Associazione”) ai sensi e per glieffetti di quanto contenuto nel libro primo del Codice civile, nel D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e,esercitando anche attività sportiva dilettantistica, del D. Lgs. 36/2021; assume la forma giuridica di associazionericonosciuta di promozione sociale apartitica ed aconfessionale.
L’uso obbligatorio deII’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inserifinella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza enelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Caorle.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non comportamodifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenfi.
L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative deII’Associazione in Italia
o all’estero.
L’Associazione ha durata illimitata.
Il logo deII’Associazione è caratterizzato da due circonferenze concentriche delle quali quella esterna a sfondobianco e l’interna a sfondo blu, nella circonferenza interna è rappresentato un polipo stilizzato aggrappato suun’ancora deII’ammiragliato, dentro la circonferenza esterna è riportata la scritta C.O.N.I. — GRUPPOSOMMOZZATORI CAORLE F.I.P.S.A.S. — CAORLE — ITALIA.
L’Associazione e disciplinata da questo Statuto ed agisce nei limifi del D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 36/2021, dellerelative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione, esercitando anche attività sportiva tra le sue attività di interesse generale, accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P., nonché agli isfituti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali di appartenenza, e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti diPromozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L’associazione si impegna altresì a rispettare ledisposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata. L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delCONI, delle Federazioni, Eni di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suocarico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo,tecnico e disciplinare attinenfi alla vita della associazione sportiva.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delleFederazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 39/2021.
L’Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentirel’elezione dei Rappresentanti del consiglio federale.
Il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspettiorganizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci e contiene le regole fondamentali di comportamento dei soci e diorganizzazione deII’Associazione.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento,senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in favore deipropri associati, loro familiari, terzi, oltre che dei tesserati avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato:
L’Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante azioni volte al raggiungimento della propriamission associativa attraverso:
7.1 Iettera b) D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportivadilettantistica. Nello specifico ha per finalità Io sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse allosport delle attività subacquee e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle Attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza delConsiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione diogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport subacqueo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interessegenerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui alDecreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Polifiche Sociali in data 19.5.2021 (G.U. serie generale n.177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni; oltre che nei limiti previsti dall’art. 9 del D.lgs. 36/2021 edalla relativa normativa di attuazione. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.
L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza ecorrettezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.lgs. 117/2017.
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per ilraggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti da questo Statuto.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall’art. 35 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Sesuccessivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovràdarne tempestiva comunicazione aII’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni dipromozione sociale che siano membri delI’Associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 35 comma 3 del D.lgs. 117/2017. Gli ETS associati possono avere un numero massimo divoti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilitenell’eventuale regolamento. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.
Sono associati deII’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su presentazione didomanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota associativa annualmente stabilita dalConsiglio Direttivo stesso. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettareintegralmente questo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottatedagli organi associativi.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti neiconfronti deII’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deII’associato minorenne.
La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile può rifiutare l’ammissione a socio.
In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare ladeliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dellacomunicazione, può chiedere che sulI’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata,dellbererà in occasione della prima riunione successiva.
L’ammissione ad associato È’ a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associafi temporanei. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
La quota sociale è personale, non trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
La qualifica di socio si perde per recesso o dimissioni, esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo ed hanno effetto immediato.
Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario. L’esclusionesarà deliberata nei confronti del socio:
I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quoteaggiuntive per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale perderanno laqualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.
L’associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamentodel provvedimento di esclusione, inviare una Iettera raccomandata al Presidente dell’Associazione chiedendo chesuII’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta)giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato ilprovvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso l’assoclato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione delladelibera di esclusione.
I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata esono rappresentati da atleti, dirigenti sociali, soci di società affiliate, giudici/arbitri, tecnici, istruttori, altri tesserati alleFederazioni ed Enti a cui l’associazione è affiliata.
L‘Associazione realizza le proprie attività istituzlonali anche a favore di persone fisiche tesserate alle FederazioniSportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e alla Disciplina Sportiva Associata a cui aderisce.
Per l’ammissione e la cessazione della qualifica di tesserato nonché per le condizioni di mantenimento di tale qualifica,si fa esplicito rinvio agli statuti e ai regolamenti delle FSN/EPS/DSA cui si affilierà l’associazione.
Per ottenere l’ammissione ogni aspirante tesserato dovrà presentare apposita domanda aII’Associazione se non già Inpossesso di tale qualifica per il tramite di altre società o associazioni sportive affiliate alla medesima FSN/EPS/DSA. In tal caso, dovrà però consegnare copia del proprio tesseramento. Per gli aspiranti tesserati minori di età, la domandadovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà parentale.
L’aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiarerà di possedere tutti i requisiti richiesti perl’ammissione a tale qualifica, di conoscere e di accettare i regolamenti Federali e sportivi che ne regolamentanol’attività, di conoscere ed accettare il presente Statuto, di condividere le finalità deII’associaZione e si impegnerà arispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dallo Statuto, da eventuali regolamenti interni nonché ledelibere degli organi sociali e di quelli sportivi.
Nel caso di tesserato minorenne, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il mlnore a tutti gli effetti neiconfronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne. Il minorenne che abbiacompiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio consenso.
Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dairegolamenti delle autorità sportive.
Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall’elenco deitesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata.
La qualità di tesserato dà diritto:
I tesserafi sono tenuti:
a non contrastare l’attività associativa e a comportarsi correttamente nei confronti dei singoli associati.
Gli organi dell’associazione sono:
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute edocumentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventualicomponenti dell’organo di controllo o dell’organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 delCodice civile.
L’Assemblea è composta dai Soci deIl’Associazione ed è l’organo sovrano.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente deII’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
La convocazione può avvenire attraverso pubblicazione sul sito istituzionale o a mezzo Iettera semplice, e- mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.
L’AssembIea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo Io ritiene necessario.
L’AssembIea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza dientrambi, dal componente più anziano di età.
Le eventuali richieste di convocazione deII’AssembIea da parte degli Associati devono essere inoltrate per letteraraccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall’ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hann“o generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.
Delle riunioni deII’AssembIea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso lasede deIl’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
L’AssembIea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e Io scioglimento e la liquidazione deII’Associazione. Èordinaria in tutti gli altri casi.
È possibile che l’Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità ditrattamento dei Soci.
In particolare, è necessario che:
del giorno;
L’Assemblea:
Le proposte da inserire nell’ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo ed accompagnate dauna breve illustrazione scritta.
L’AssembIea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degliAssociati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia ilnumero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Il minore esercita il diritto di partecipazioneneII’AssembIea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, così comestabilito dall’art. 5 del presente Statuto.
Il diritto alI’eIettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
L’AssembIea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Sono fattesalve diverse maggioranze prescritte dalla Iegge o da questo Statuto.
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. CiascunAssociato è portatore di un numero massimo di due deleghe qualora l’Associazione si componga di un numero diassociati inferiore a cinquecento; tre deleghe qualora l’Associazione si componga di un numero di associati noninferiore a cinquecento.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identitàdeIl’associato che partecipa e vota.
L’AssembIea straordinaria modifica Io Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con lapresenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 30% degli Associafi aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria delibera Io scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con ilvoto favorevole di almeno i / degli Associati aventi diritto di voto.
Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla Iegge o da questo Statuto.
Il minore esercita il diritto di partecipazione neIl’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolaredella responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 5.
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. CiascunAssociato è portatore di un numero massimo di due deleghe qualora l’Associazione si componga di un numero diassociati inferiore a cinquecento; tre deleghe qualora l’Associazione si componga di un numero di associati noninferiore a cinquecento.
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati aIl’AssembIea.
Ad esso competono in particolare:
Il Presidente del Consiglio Direttivo non può ricoprire Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a unnumero massimo di nove membri eletti dall’assemblea tra gli associati per la durata di quattro esercizi e rieleggibili.
Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all’articolo 2382 del Codice civile. AI conflitto diinteressi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui siacomposto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sonoassunte a maggioranza dei presenti.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al Ioro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ognicaso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della Ioro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se nonsono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.
cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesimaFederazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, se riconosciute dal CONI.
Il Presidente è il rappresentante legale deII’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in particolare:
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro associato.
Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli ent e le istituzioni presenfi nel territorio, con la possibilità diavvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora Io ritenga opportuno, di altra persona di fiducia,esperta ed informata.
In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo diriferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea Io ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.
Se l’Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi.Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee aIl’Associazione avutoriguardo alla Ioro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisorilegali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. L’Organo dicontrollo:
Il componente deII’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ìspezione e di controllo e,a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Iibri sociali tenutifisicamente presso la sede legale dell’ente, o su una apposita cartella Cloud, entro 30 (trenta) giorni dalla data dellarichiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.
Le entrate deII’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:
AlI’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunquedenominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai fini suindicati si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall’art. 8, comma 3 delD.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere pertanto portati a nuovo, capitalizzati ed utilizzati per Io svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti daII’Associazione.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio relafivo all’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione deII’AssembIea dei Soci.
Una volta approvafi i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il30 giugno, nel rispetto della vigente normafiva di Iegge.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitatea seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nelcaso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lsg.117/2017).
Qualora ricavi, rendite, proventi od entrate comunque denominate fossero superiori ad Euro 1 (un) milione ilConsiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel propriosito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida emanate dalle autorità competenti.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila)annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet glieventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi t1tolo attribuiti ai componenti degli organi diamministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
I beni facenti parte del patrimonio dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non che possonoessere acquistafi daIl’Associazione e sono ad essa intestati. Si intendono ricompresi nel patrimonio dell’Associazione i domini ed i siti web, inclusi i social network tramite i quali l’Associazione opera e diffonde l’attività fatta.
L’Associazione si impegna a trasmettere, nei tempi e nei modi richiesti, al registro del RUNTS gli aggiornamenti ai sensidell’art.48 del Dlgs.117/17. Inoltre, si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, unadichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l’aggiornamentodegli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente
Le convenzioni ed i rapporti di collaborazione tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 55 e 56del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono sfipulate dal Presidente deIl’Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un Consigliere delegato.Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede deIl’Associazione.
I lavoratori dipendenti, eventualmente assunti daII’Associazione nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017, avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso
l’elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisirespecifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
Il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontario al cinque per cento del numero degli associati.
I lavoratori sportivi deII’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, si applicano in quanto compatibili, le norme di Iegge suirapporti di Iavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.lgs.
36/2021.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’art.37 D.Lgs.36/2021.
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensidell’art. 30 D.lgs. 36/2021.
Ricorrendone i presupposti, l’attività di Iavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di Iavoro subordinato o diun rapporto di Iavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo409, comma 1, n. 3 cc. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cuiall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune,mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e dellecomunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI volontario possonoessere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate relative al vitto, aII’aIIoggio, al viaggio e altrasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente edentro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Tali rimborsi non concorrono a formare ilreddito del percipiente. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un‘autocertificazione resa ai sensidell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. Il Consiglio Direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariatoche potranno essere rimborsate nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 17, comma 4 del D.lgs. 117/2017. I volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 all’articolo 18 comma 1 e dal D.lgs. 36/2021all’articolo 29 comma 4.
I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ognialtro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale deII’Associazione stessa.
La trasformazione, la fusione, la scissione, Io scioglimento o l’estinzione deIl’Associazione sono deliberatidaII’AssembIea, secondo le modalità indicate dall’art. 14 di questo Statuto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:
Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disp. Att. C.C.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo delI’Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa desfinazione imposta dalla Iegge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Per quanto non previsto da questo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e quanto previsto dal D.lgs. 36/2021, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e delle relafive disposizioni di attuazione.
Per qualunque controversia sorga in dipendenza relafivamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l’Associazione ha la propria sede legale.

