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Il Gruppo Sommozzatori

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Le Cariche

Presidente

Sergio tronco

Vice Presidente

Giulia Cerchier

Il direttivo

Direttore Didattico Scuola di Immersioni FIPSAS e Responsabile per l’Oasi Marina Città di Caorle;

Phd. Pessa Giuseppe

Direttore corsi Sub FIPSAS Istruttore

Marchesin Sergio

Settore tecnico: imbarcazioni

Settin Fabrizio

Settore attrezzature subacquee

Settin Fabrizio

Manutenzione Sede

Ongaretto Doriano

Coordinatore della Sicurezza in associazione

Segatto Ivano

lo staff

Segreteria

Penzo Domenico

Tesoreria

Parigini Mario

Staff

Valeri Luigi

Lo Statuto

E’ costituita in Caorle (Venezia) un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli.36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO SOMMOZZATORI CAORLE”.

Il logo dell’Associazione è caratterizzato da: “Due circonferenze concentriche delle quali quella esterna asfondo bianco e l’interna a sfondo blu, nella circonferenza interna è rappresentato un polipo stilizzato aggrappato su un’ancora dell’ammiragliato, entro la circonferenza esterna è riportata la scritta C.O.N.I. – GRUPPO SOMMOZZATORI CAORLE – F.I.P.S.A.S. – CAORLE – ITALIA.

  1. L’Associazione non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico ed è un ente non commerciale aperto al
    contributo del volontariato e delle istituzioni civili. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva Subacquea, la pesca sportiva e il nuoto pinnato e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla
    Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia, compresa l’attività
    didattica.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di
    gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, organizzare
    escursioni subacquee e gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS,
    potrà inoltre prestare l’assistenza alla conduzione, alla manutenzione e alla conservazione di Parchi
    Marini, Archeologici, Naturalistici, zone di Tutele Biologica e Oasi Marine, potrà inoltre prestare
    assistenza a motopescherecci, imbarcazioni in genere e a strutture e impianti immerse.
    4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di
    tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e si deve avvalere di prestazioni volontarie,
    personali e gratuite dei propri aderenti.
    5. L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello
    Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee –
    e le deliberazioni di quest’ultima.
    6. L’Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
    7. L’Associazione collabora con gli Enti pubblici e privati a tutela del patrimonio ittico, naturalistico ed archeologico; presta inoltre attività di Protezione Civile e disinquinamento acque a supporto degli
    Organismi Nazionali e Locali.
    8. Nella propria sede, sussistendone i presupposti potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
    9. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità sociali avvalendosi di tutte le provvidenze ed
    agevolazioni di legge.

L’Associazione avrà durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

  1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
  2.  Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti e/o Associazioni.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne domanda su apposito modulo.
  4. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
    • Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
    • Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
  5. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello,
    provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione.
  6. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
  7. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere
    controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
  1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  2.  Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
  3. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
  4. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comporta la perdita.
  5. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.
  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
    • dimissione volontaria;
    • mancato rinnovo dell’iscrizione annuale entro il 28 febbraio di ogni anno;
    • radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti.
  2. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento è assunto
  3. L’associato radiato non può più essere ammesso
  • Gli organi sociali sono:
    • L’assemblea;
    • Il Presidente
    • Il Consid Probiviri

Il Collegio dei Probiviri potrà essere nominato solo qualora si renda necessario su decisionedell’Assemblea.

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascunanno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.
  2.  L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,) ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell’art. 11.
  3. L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi
    membri secondo quanto previsto dal successivo art.15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
  4.  Rientrano inoltre, nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art 11:
    1. Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche;
    2. Approvare il regolamento interno dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
    3. Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento
      dell’Associazione;
    4. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 27.
  5. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
    Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro dei verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Il socio ha diritto a un voto.
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.
  4. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
  1. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
  2. In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all’albo dell’Associazione presso la sede della stessa almeno 15 gg. prima della data stabilita.
    L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.
  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.
  1. 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
  2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione Nazionale e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  4.  In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  5. Nel caso in cui uno o più dei membri il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
  6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da tutti i presenti.
  1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell’Associazione. Il
      bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;
    3. dell’associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati;
    4. fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una
      volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi
      necessario o venga chiesto dai soci;
    5. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali
      regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non;
    6. promuovere l’allestimento di attività agonistiche o ricreative;
    7. provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
    8. determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le
      modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;
      h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte
      dall’Associazione e fissare le modalità di pagamento da sottoporre alla
      valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di
      servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai membri del
      Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per
      l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni
      liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai
      loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate
      o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
      i)
      ))
      adottare i provvedimenti di radiazione;
      curare l’ordinaria
      amministrazione e, con l’esclusione dei compiti
      espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria
      amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che
      informa l’Associazione;
      k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di membri. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
  2. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  4. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
  2. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

  1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
  2.  Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
    1. Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
    2. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
    3. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun
a n n o .

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla
    Associazione.
  2. Dai Trofei aggiudicati definitivamente all’Associazione;
  3. Dai materiali e dalle attrezzature che l’Associazione acquisterà per lo svolgimento delle attività
    previste dal presente Statuto;
  4. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
  5. In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n°. 50.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione dei ¾ dei soci, esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. 
  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione sportiva che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono fra essi il Presidente. Il Presidente del Collegio dovrà convocare il Collegio stesso entro 30 giorni dalla data in cui gli viene richiesto l’intervento. Il Collegio dei Probiviri è competente a deliberare, in base a equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di
qualsiasi natura tra Soci e l’Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazioni Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

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